Indennità di Alloggio (Wohngeld)
Un’abitazione dignitosa costa, per alcuni costa addirittura troppo. È questo il motivo per cui è stata istituita l’indennità d’alloggio, il sussidio erogato dallo Stato per aiutare a coprire i costi abitativi.
Possono beneficiare dell’indennità di alloggio sia i locatari, sia i proprietari di abitazioni i cui canoni di affitto o oneri finanziari risultino eccessivi per il bilancio familiare. Ed è irrilevante che l’abitazione si trovi in uno stabile vecchio o nuovo, che sia stata parzialmente finanziata con sussidi pubblici, che abbia fruito di agevolazioni fiscali o che sia stata acquistata con finanziamenti privati.
Questa indennità è chiamata sussidio di locazione quando è versata ai locatari, e sussidio per gli oneri di alloggio quando invece è corrisposta ad un proprietario che abita personalmente in locali che gli appartengono.
Aumento dell’indennità d’alloggio a partire dal 1° gennaio 2009
La riforma dell’indennità di alloggio, entrata in vigore l’1 gennaio 2009, ha migliorato notevolmente le prestazioni erogate. La novità è che, dato l’aumento dei costi energetici, l’indennità di alloggio considera anche le spese di riscaldamento sommando un importo fisso, modulato in base alle dimensioni del nucleo familiare, al canone di locazione lordo considerabile al netto delle spese di riscaldamento.
Inoltre, l’indennità di alloggio è stata sensibilmente incrementata: i massimali per canone di locazione e oneri aggiuntivi sono stati uniformati al livello corrispondente agli edifici nuovi e maggiorati del 10 percento. In più, i valori tabellari sono stati elevati dell’8 percento e i nuclei familiari che hanno percepito l’indennità d’alloggio per almeno un mese tra l’ottobre del 2008 e il marzo 2009 hanno inoltre ricevuto un pagamento una tantum.
Prestazioni / Requisiti
Possono beneficiare del sussidio di locazione
- i locatari di un appartamento o di una stanza,
- i proprietari di un’abitazione nel quadro di un consorzio edile o di una fondazione,
- i titolari di un diritto di usufrutto di locali assimilabile alla locazione, in particolare i titolari di un diritto abitativo permanente assibilabile alla locazione,
- i proprietari di una casa di tre o più appartamenti ivi residenti,
- gli abitanti di una casa di ricovero.
Possono beneficiare del sussidio per gli oneri d’alloggio
- i proprietari di una casa (di due appartamenti al massimo) ivi residenti, anche se l’edificio è prevalentemente occupato da esercizi commerciali o uffici o appartiene ad un’azienda agricola,
- i proprietari di un appartamento,
- i titolari di un diritto ereditario di costruzione 162
- i proprietari di un diritto abitativo permanente assimilabile alla proprietà, di un diritto abitativo o di un diritto di usufrutto,
- coloro che hanno il diritto al riconoscimento o alla cessione di uno dei diritti succitati.
Esclusione dall’indennità d’alloggio
L’indennità di alloggio non è riconosciuta ai beneficiari di:
- indennità di disoccupazione II e sussidio sociale ai sensi del tomo II del Codice di Previdenza Sociale (II CPS),
- sovvenzioni ai sensi dell’art. 22 7 II CPS,
- indennità di transizione pari all’importo dell’indennità di disoccupazione II ai sensi dell’art. 21 comma 4.1 VI CSP,
- indennità per lesioni pari all’importo dell’indennità di disoccupazione II ai sensi dell’art. 47 comma 4 VII CSP,
- integrazione al minimo per persone anziane e a capacità lavorativa ridotta ai sensi del tomo XII del CPS,
- indennità per il sostentamento ai sensi del tomo XII CPS,
- sussidi supplementari al sostentamento o altri sussidi per la permanenza in una struttura residenziale che comprendono il sostentamento ai sensi della Legge federale sull’assistenza o di un’altra normativa da essa dichiarata applicabile,
- sussidi in situazioni particolari e prestazioni di base ai sensi della Legge sulle prestazioni ai richiedenti asilo,
- prestazioni ai sensi del tomo VIII del Codice di Previdenza Sociale per nuclei familiari composti esclusivamente da beneficiari di tali prestazioni e ai loro familiari considerati ai fini della quantificazione delle prestazioni se queste ultime considerano anche le spese di alloggio.
Tali disposizioni evitano la necessità di presentare due richieste e di effettuare una compensazione contabile tra i vari enti pubblici per le prestazioni erogate.
L’esclusione dall’indennità di alloggio non si applica quando questa può consentire di eludere o eliminare una situazione di indigenza e una delle prestazioni precedenti non è ancora stata erogata o viene erogata, ma risulta secondaria rispetto all’indennità di alloggio.
Diritto costituito
L’indennità d’alloggio non è un’elemosina dello Stato, ma un diritto riconosciuto dalla legge in presenza di determinati requisiti.
Requisiti per la concessione
La concessione e l’entità dell’indennità d’alloggio dipendono:
- dal numero dei componenti del nucleo familiare (tra sui si annoverano la persona intitolata a percepire l’indennità, il coniuge, il convivente, i coabitanti nel quadro di altre unioni di fatto o comunità beneficiarie, i genitori e i figli – compresi i figli adottivi e in affido -, i familiari e i cognati),
- dall’ammontare dell’affitto o degli oneri dell’abitazione per cui può essere versata la sovvenzione. L’affitto o gli oneri sono però riconosciuti solo fino al raggiungimento di determinati massimali stabiliti in funzione del numero di membri del nucleo familiare considerabili ai fini dell’erogazione indennità e della fascia del canone di locazione. A tali massimali va inoltre ad aggiungersi un importo per le spese di riscaldamento modulato in funzione del numero di membri del nucleo familiare,
- dall’ammontare del reddito complessivo.
Calcolo del reddito complessivo
La quantificazione del reddito ai fini dell’indennità d’alloggio riprende la definizione di reddito sancita dalla normativa fiscale, si considerano cioè determinanti le entrate soggette a imposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, 2 e 5 della Legge sull’imposta sui redditi. Ad esse vengono ad aggiungersi le entrate esentasse specificate nel relativo elenco. Il reddito complessivo considerato risulta composto dalla somma del reddito annuo di tutti i membri del nucleo familiare al netto di determinate detrazioni e franchigie. Il reddito deve essere documentato. È considerato come reddito annuo il reddito prevedibile nel periodo della concessione delle prestazioni.
Che cosa si deve fare?
Presentare la richiesta
Per percepire l’indennità d’alloggio occorre presentare domanda all’ufficio dell’amministrazione comunale o distrettuale competente e dimostrare di soddisfare i requisiti richiesti.
Durata della concessione
L’indennità di alloggio è generalmente concessa per 12 mesi, ma può essere riconosciuta anche per periodi più lunghi o più brevi. Chi desidera richiederla, dovrebbe tenere presente che l’indennità è versata soltanto a partire dal mese in cui l’ufficio competente riceve la domanda.
Chi desidera continuare a ricevere l’indennità d’alloggio anche dopo il periodo previsto dalla concessione è tenuto a rinnovare la richiesta. Per evitare interruzioni nei pagamenti si consiglia dunque di inoltrate la nuova domanda possibilmente due mesi prima della scadenza del periodo di concessione.
Leggi
I fondamenti giuridici sono sanciti dalla Legge sull’indennità d’alloggio (Wohngeldgesetz), completata più tardi dal Regolamento sull’indennità d’alloggio (Wohngeldverordnung).